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Legislazione comunitaria
in materia di etichettatura degli oli di oliva
I provvedimenti legislativi più importanti
in materia di etichettatura degli oli sono i seguenti:
• Il reg. (CE) 1513 / 2001
del 23 luglio 2001, il cui allegato riporta
le nuove descrizioni e
definizioni
degli oli di oliva applicabili dal
1 Novembre 2003
• Il reg. (CE) 796 / 2002
del 6 maggio 2002 che ha introdotto
interessanti novità sulla
valutazione organolettica
degli oli vergini di oliva ( Panel Test
– Nuovo metodo del
calcolo della mediana
)
• La direttiva 2000/13/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio
relativa al
riavvicinamento delle legislazioni degli stati concernenti
l’etichettatura.
Il reg. CE 1019/2002
del 14.06.2002 relativo alle
norme di commercializzazione
dell’olio di oliva, che introduce alcune novità, in
particolare:
- 1)
la capacità
massima di 5 litri
per gli imballaggi destinati al consumatore
finale che dovranno avere una chiusura ermetica ed
essere etichettati.
- 2) l’etichetta dovrà riportare
un’informazione sulla categoria dell’olio.
- 3)
la designazione dell’ origine
(ancora facoltativa) di un olio è
possibile:
a livello regionale per gli oli che hanno ottenuto
la registrazione della D. O. P.
I. G. P. negli altri casi,
si indica lo Stato membro, la
Comunità o un Paese terzo
- 4) le indicazioni facoltative “
prima spremitura a freddo
” e “
estratto a freddo
“ sono riservate agli oli vergini ottenuti
con processi estrattivi che non superano la temperatura di
27° C.
I titolari dei frantoi dovranno fornire, per ogni partita
di olive lavorate, una dichiarazione che indica i mezzi
tecnologici istallati per garantire la veridicità delle
dichiarazioni.
N.B. la parola “
estratto
“ potrà essere sostituita dalle parole “
ottenuto
“ o “
prodotto
“.
- 5) l’indicazione facoltativa dell’
acidità
potrà figurare solo se accompagnata dai
valori dell’
indice dei perossidi,
del tenore in
cere,
e
dei valori spettro fotometrici,
( K232, K270, Delta K ).
I valori potranno essere seguiti dalla frase
“ valori massimi all’atto del
confezionamento “.
Chiunque intende riportare in etichetta l’ indicazione
dell’acidità e degli altri parametri previsti, dovrà
predisporre i mezzi di prova necessari per verificare la
conformità del prodotto ai limiti indicati.
- 6) qualche problema è sorto sulla corretta
interpretazione dell’art. 5 lettera c) del citato Reg. CE
1019 / 2002, per quanto riguarda le
caratteristiche organolettiche
che possono essere riportate in etichetta per evidenziare
alcune caratteristiche distintive di pregio. Si è quindi
reso necessario un rinvio al
1° novembre 2004,
quando sarà resa nota la“ lista degli attributi positivi “
di cui è stata preannunciata l’adozione, con il relativo
metodo di analisi.
- 7) L’indicazione dell’origine geografica “
Olio Italiano
“ potrà essere riportata solo nel caso in
cui l’olio vergine, o extra vergine sia stato ottenuto in
Italia da olive italiane. Nel caso di
miscele,
si potrà indicare l’origine della quota prevalente
dell’olio a condizione che la stessa sia
almeno pari al 75 %.
- 8)
Altre indicazioni facoltative
non esplicitamente disciplinate si possono
riportare purché non inducano in errore il consumatore
sulle caratteristiche dell’olio e siano
verificabili con specifici mezzi di prova.
D. L . vo n° 109 del 27.01.92
sostituito e modificato dal
D. L . vo n° 181 del 13.06.2003
Articolo 2. L’etichettatura e le relative modalità di
realizzazione sono destinate ad
assicurare la corretta informazione del consumatore.
L’etichetta dovrà essere predisposta in modo da:
-
Non indurre in errore
l’acquirente sulle
caratteristiche
del prodotto alimentare e precisamente
sulla natura, sull’identità, sulla qualità, sulla
composizione, sulla quantità, sulla conservazione,
sull’origine o la provenienza, sul modo di fabbricazione o
di ottenimento. -
Non deve attribuire al prodotto
effetti o proprietà che non possiede. -
Non deve suggerire
che il prodotto possiede caratteristiche
particolari, quando i prodotti analoghi possiedono
caratteristiche identiche. -
Non deve inoltre attribuire
proprietà atte a prevenire curare o guarire
una malattia umana né accennare a tali proprietà.
La
denominazione di vendita:
Olio extra vergine d’oliva
L’informazione
sulla categoria dell’olio:
Olio di oliva di categoria superiore ottenuto direttamente
dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici.
Il
quantitativo netto
espresso in litri nelle seguenti capacità:
0,10 – 0,25 – 0,50 – 0,75 – 1 – 2 – 3 e 5 litri
Il
Nome
o la
Ragione sociale
e l’Indirizzo
del produttore oppure del confezionatore o
di un venditore che risiede nella comunità In applicazione
dell’art. 3 del D.L.vo n°109/92 sull’etichetta di un olio
extra vergine di oliva
dovranno essere riportate in modo
chiaro e leggibile,
in caratteri anche diversi per forma,
grandezza e colore, le seguenti diciture:
La
Sede
dello stabilimento di confezionamento o di
produzione
Il
termine minimo di conservazione
espresso con la seguente dicitura: da
consumarsi preferibilmente entro il mese di . . . . . .
dell’anno . . . . oppure da consumarsi entro la fine
dell’anno . . . . . .
Le
condizioni per la conservazione:
“conservare in luogo asciutto al riparo dalla luce e da
fonti di calore “
La
raccomandazione:
“ non disperdere nell’ambiente dopo l’uso “
Il
Lotto
di confezionamento
N.B.
E’ obbligatorio riportare nello stesso
campo visivo
la denominazione
di vendita, il quantitativo netto, ed il termine minimo di
conservazione.
Nuova classificazione degli oli di oliva ( applicabile dal
1° Novembre 2003)
|
OLII DI OLIVA VERGINI
|
Acidità libera
espressa in grammi di acido
oleico per 100 grammi di olio |
|
Olio extra vergine di
oliva |
< 0,8 g |
|
Olio di oliva vergine |
< 2 g |
|
Olio di oliva lampante |
> 2g |
|
Olio d’oliva - Composto
di oli di oliva raffinati e oli di oliva vergini |
> 2g |
|
Olio di sansa di oliva |
< 1 g |
Dal
1 novembre 2003 dovrà essere riportata l’informazione
sulla categoria dell’olio.
Per l’olio extra vergine di oliva :
Olio di oliva di categoria superiore ottenuto direttamente
dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici
Per l’olio di oliva vergine :
Olio di oliva ottenuto direttamente dalle olive e
unicamente mediante procedimenti meccanici
Per l’olio di oliva composto da oli d’oliva raffinati e da
oli d’oliva vergini :
Olio contenente esclusivamente oli d’oliva che hanno
subito un processo di raffinazione e oli ottenuti
direttamente dalle olive
Per l’olio di sansa di oliva :
Olio contenente esclusivamente oli derivati dalla
lavorazione del prodotto ottenuto dopo l’estrazione
dell’olio d’oliva e di oli ottenuti direttamente dalle
olive
Altre indicazioni facoltative ammesse in etichetta
Il reg. CE 1019/ 2002 art. 4, 5 e 6
ha introdotto alcune regole che devono
applicarsi nei casi in cui il produttore o il
confezionatore intenda evidenziare
una caratteristica distintiva degli oli.
Per esempio gli oli extra vergini ottenuti
da agricoltura biologica
oppure quelli ottenuti con
nuovi
metodi estrattivi come
gli oli extra vergini denocciolati,ed
ancora quegli oli extra vergini per i quali le aziende
hanno chiesto ad organismi esterni di certificazione di
attestare i requisiti di pregio (organolettici ed
analitici ) che si intende evidenziare.
In tal caso le imprese dovranno rispettare le prescrizioni
che pongono a loro carico
l’onere della prova delle affermazioni
riportate in etichetta.
Esse dovranno essere misurabilimediante
determinazioni analitiche approvate, oppure risultanti da
documenti ufficiali.
Le imprese accettano i controlli disposti dagli organismi
di controllo autorizzati, che verificheranno con controlli
analitici e documentali in tutta la filiera produttiva
anche presso i fornitori dell’olio, la
veridicità della caratteristica distintiva
che l’impresa intende rivendicare in
etichetta.
Azienda agricola che ha prodotto ed imbottigliato il
proprio olio extra vergine
riportando in etichetta i soli riferimenti obbligatori
|
“ Azienda Agricola Poggio in Fiore ”
OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA
Olio di oliva di categoria superiore
ottenuto direttamente dalle olive
e unicamente mediante procedimenti
meccanici
Imbottigliato dal produttore Mario
Rossi
nell’Azienda Agricola Poggio in Fiore
Località . . . . . . . del comune di .
. . . . . . . ( . . ) Italia
Litri O,750 e Lotto: 11 / 03
da consumarsi preferibilmente entro
Giugno 2005
conservare in luogo asciutto, al riparo dalla luce e
dal calore non disperdere il vetro nell’ambiente
|
Vendita ad occasionali clienti presso i
frantoi o aziende agricole
Dal 1° novembre 2003 l’olio venduto nelle
aziende agricole o presso i frantoi deve essere presentato
in contenitori della capacità massima di 5 litri provvisti
di un sistema di chiusura che perde la sua integrità dopo
la prima utilizzazione
|
“
Azienda agricola Poggio in fiore “
OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA
Olio
di oliva di categoria superiore ottenuto direttamente
dalle olive
e
unicamente mediante procedimenti meccanici
Prodotto e confezionato nell’Azienda Agricola Poggio
in fiore di Mario Rossi
Via . . . . . . . . . n° . . . del comune di . . . . .
. . . . ( . . ) Italia
5
litri e lotto 11 / 03
da
consumarsi preferibilmente entro giugno 2005
conservare in luogo asciutto, al riparo dalla luce e
dal calore non disperdere il vetro nell’ambiente |
Azienda agricola che ha imbottigliato olio
extra vergine che ha
ottenuto la certificazione dell’indicazione geografica
protetta (IGP)
|
“
Azienda agricola Poggio in fiore ”
OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA
Olio
di oliva di categoria superiore ottenuto direttamente
dalle olive
e
unicamente mediante procedimenti meccanici
TOSCANO
Indicazione Geografica Protetta
Campagna di produzione 2003
Imbottigliato dal produttore Mario Rossi
Via . . . . . . . . n°. . . . del comune di . . . . .
. . . . ( . . ) Italia
litri 0,750 e Lotto 11 / 03
da consumarsi preferibilmente entro la fine del 2005
Marchio di certificazione delle produzioni IGP N° di
codice o nome dell’organismo di controllo
conservare in luogo asciutto al riparo dalla luce e
dal calore non disperdere il vetro nell’ambiente |
Frantoio con sistema di estrazione di tipo
tradizionale con presse idrauliche.
Durante la lavorazione la temperatura della pasta di olive
è tenuta al di sotto di 27°.
|
“ FRANTOIO POGGIO IN FIORE ”
OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA
Olio di oliva di categoria superiore
ottenuto direttamente dalle olive
e unicamente mediante procedimenti
meccanici
“
prima spremitura a freddo “
Prodotto ed imbottigliato dal “Frantoio
Poggio in fiore”
Via . . . . . . . . . n° . . . del
comune di . . . . . . . . . ( . . ) Italia
Le fasi del processo di estrazione sono certificate da
. . . . . . .
Litri 1 e Lotto: 11/ 03
da consumarsi preferibilmente entro giugno 2005
conservare in luogo asciutto, al riparo dalla luce e
da fonti di calore non disperdere il vetro
nell’ambiente |
Produttore che ha franto le olive in un
frantoio dotato di un sistema di controllo della
temperatura al di sotto di 27°e che intende riportare in
etichetta il valore dell’acidità
|
“
Azienda Agricola Poggio in fiore ”
OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA
Olio
di oliva di categoria superiore ottenuto direttamente
dalle olive
e
unicamente mediante procedimenti meccanici
“
a bassa acidità ed ottenuto a freddo “
Prodotto ed imbottigliato da Bruno Bruni nell’azienda
agricola Poggio in Fiore
località …….. del comune di……………(....) Italia
Da consumarsi entro la fine del 2005 Litri 1 e Lotto
11/ 03
acidità :…. indice dei perossidi : ….
cere : … ,K 232 :… , K 270 :… , Delta K :…
(
Valori massimi all’atto del confezionamento )
Le
fasi del processo di estrazione ed i valori analitici
sono certificati da ……
conservare in luogo asciutto al riparo dalla luce e da
fonti di calore non disperdere il vetro nell’ambiente
|
Azienda agricola che ha prodotto olio extra
vergine di oliva da agricoltura biologica
|
“AZIENDA AGRICOLA POGGIO IN FIORE”
OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA
Olio di oliva di categoria superiore ottenuto
direttamente dalle olive
e
unicamente mediante procedimenti meccanici
Da agricoltura biologica
Campagna di produzione 2003
Imbottigliato dal produttore Mario Rossi
Via
…….. n° …. del comune di ……. (…) Italia
1
litro e Lotto 11/03
da consumarsi preferibilmente entro la fine del 2005
Marchio di certificazione delle produzioni biologiche
N° di codice o nome dell’organismo di controllo
conservare in luogo asciutto al riparo dalla luce e da
fonti di calore non disperdere il vetro nell’ambiente
|
Oleificio che confeziona olio vergine di
oliva
|
“ Oleificio Poggio in Fiore ”
OLIO VERGINE DI OLIVA
Olio di oliva ottenuto direttamente
dalle olive
e unicamente mediante procedimenti
meccanici
Imbottigliato dall’ Oleificio Poggio in
fiore
via……… n°.. del Comune di ……… (…)
litri 2 e Lotto 11 \ 03
da consumarsi preferibilmente entro
Giugno 2005
conservare in luogo asciutto al riparo
dalla luce e da fonti di calore non disperdere il
vetro nell’ambiente
|
Catena di supermercati che ha commissionato
ad un oleificio di confezionare per proprio conto olio di
oliva, ed omette per motivi legati alla concorrenza di
indicare la ragione sociale del confezionatore.
|
“Supermercati riuniti ”
Olio di oliva - composto da oli d’oliva
raffinati e da oli d’oliva vergini
Olio contenente esclusivamente oli
d’oliva che hanno subito
un processo di raffinazione e oli
ottenuti direttamente dalle olive
“ Supermercati riuniti s. r. l. ”
Via . . . . . . . n°.. del Comune di .
. . . . . . . ( . . )
confezionato nello stabilimento di . .
. . . . . . . . in via . . . . . . . n° …
litri 2 e Lotto 11 / 03
da consumarsi preferibilmente entro
Giugno 2005
conservare in luogo asciutto al riparo
dalla luce e da fonti di calore non disperdere il
vetro nell’ambiente
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